Si avvisano i cittadini che il Comune di San Pietro in Cariano è abilitato all’emissione della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che sostituirà definitivamente il formato cartaceo. 
Come già avviene per la carta d’identità cartacea, al rilascio della C.I.E. il cittadino maggiorenne potrà esprimersi sulla donazioni organi e tessuti.

 
ATTENZIONE: dal giorno di effettiva abilitazione di emissione della nuova carta di identità elettronica, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere documenti cartacei, salvo per casi eccezionali debitamente documentati (certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazione a consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto. A titolo esemplificativo i documenti da presentare potrebbero essere: certificati medici di impossibilità a recarsi presso il comune, prenotazioni viaggi all’estero, consultazioni elettorali, partecipazione a concordi e gare d’appalto….).
 
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino alle emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.
 
DESCRIZIONE
La nuova carta d’identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.
E’ una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un dito di ciascuna mano. Le informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all'interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione.
 
Progetto "Una scelta in Comune" - Per la donazione di organi e tessuti
Come già avviene per la carta d’identità cartacea, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità elettronica, i cittadini di San Pietro in Cariano, maggiorenni, possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti. Approfondimento
 
CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIE
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di San Pietro in Cariano, i cui dati risultino allineati con l'Indice Nazionale delle Anagrafi, esclusivamente nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d'identità;
- documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);
- documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato;
Eccezionalmente, la CIE può essere richiesta nel Comune di dimora.
Il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o l’aggiornamento del documento che continuerà ad essere valido fino alla naturale scadenza (circolare Ministero Interno n. 24 del 31/12/1992).
 
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini all'Aire, che possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.
 
La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
  • minori di 3 anni - triennale
  • dai 3 ai 18 anni - quinquennale
  • maggiori di 18 anni – decennale
 
COME RICHIEDERE LA CIE
Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:
  1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
  2. la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato. (1)
  3. la tessera sanitaria o codice fiscale;
  4. una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), in formato cartaceo, dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco…). Le indicazioni su come effettuare correttamente le foto sono disponibili al seguente link: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
  5. per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
  6. per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.
 
Il cittadino verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici, indicherà le modalità di ricevimento del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune), procederà con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, fornirà se lo desidera il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi e firmerà il modulo di riepilogo.
 
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. 
Sono necessari inoltre:
  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
  • in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello ma sono coniugati o coppie di fatto e residenti nello stesso stato di famiglia, è sufficiente che sottoscriva l'assenso (SCARICA QUI IL MODULO) e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.
Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
  • i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
  • i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
  • i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.
 
ATTENZIONE:
PERSONA MAGGIORENNE CON O SENZA FIGLI MINORI - nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata. E' necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio dell'altro genitore.
In caso di mancanza di tale assenso è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale per ottenere il nulla osta (non necessario per i genitori unici esercenti la responsabilità genitoriale).
 
PERSONA MINORENNE - è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. Sono necessari inoltre:
  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)
  • l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile cliccando qui; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello, e sono coniugati o coppie di fatto e residenti nello stesso stato di famiglia, è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. In mancanza del predetto assenso occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di unico genitore naturale che ha riconosciuto il figlio o nel caso di vedovi l’assenso del GT non è necessario.
Il minore di 14 anni può recarsi all'estero purché viaggi:
  • con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
  • senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la Questura e presso gli uffici anagrafici della città) che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.
N.B.: Per agevolare il passaggio alle frontiere, si suggerisce ai genitori di munirsi di “documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
 
DOVE RICHIEDERE LA CIE (2)
Ai Servizi Demografici.
 
COSTI E TEMPI DEL RILASCIO
Il costo della CIE è di € 22,30 da pagare tramite il Sistema PagoPA. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio il giorno di richiesta del documento.
 
L’Ufficio Anagrafe, con l’entrata in vigore della C.I.E., sarà solo punto di ricezione della richiesta e non provvederà più alla stampa del documento; sarà cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero dell’Interno, spedire la C.I.E. all’indirizzo indicato dal cittadino, entro 6 gg. lavorativi dalla richiesta. Dopo tre tentativi di consegna, il corriere inviato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato lascia il plico in giacenza all’Ufficio postale. Se non ritirato, il plico torna a Roma per essere recapitato in Comune: in questo caso, il cittadino può poi rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per il ritiro.
 
Si raccomanda pertanto ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta, evidenziando che, il rinnovo è possibile nei 6 mesi antecedenti (180 giorni) al suo termine di scadenza e che, le carte d’identità cartacee tradizionali già emesse, rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.
 
Non potrà pertanto essere addebitata alcuna responsabilità all’Amministrazione comunale, qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino.
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2017 del 15 novembre 2017 "Determinazione diritti e costi rilascio carta d’identità elettronica e carta d’identità cartacea";
  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43
  • Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica"
  • Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla  legge 31 marzo 2005 n. 43 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale"
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999 n.437 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico"
  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (reg. esecuzione Tulps)
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3.
 
RIFERIMENTI
Ufficio Anagrafe – Settore Servizi Demografici - Comune di San Pietro in Cariano
Luogo: Via Roma 57 – 37029 San Pietro in Cariano (VR)

Email protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it
Responsabile del procedimento Banterle  Emanuela.
 
ULTERIORI INFORMAZIONI
 
Carta d'identità cartacea
Documento sostituito dalla carta di identità elettronica  (leggi tutto)
  1. In caso di smarrimento o furto della carta d’identità, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e successivamente, solo per le C.I.E., contattando il servizi di supporto del Ministero dell’Interno, potrà richiedere l’interdizione del documento.
Per richiedere il blocco della propria C.I.E., contattare il numero verde 800.263388. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.0 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.
(2)  I cittadini residenti nel Comune, impossibilitati a recarsi allo sportello per malattia grave o altri documentati motivi potranno richiedere la C.I.E. come segue. Una persona incaricata dal richiedente, ad esempio un familiare, dovrà:
  • portare allo sportello la documentazione attestante l’impossibilità dell’interessato a presentarsi personalmente allo sportello, oltre alla carta d’identità in scadenza/scaduta, una fototessera recente ed effettuare il pagamento. In caso di impossibilità per malattia, dovrà essere presentato un certificato medico che attesti che trattasi di persona non deambulante
  • fornirà inoltre le informazioni necessarie alla consegna della CIE (indirizzo di invio)
  • concorda un appuntamento, affinché un incaricato si rechi a domicilio o presso la struttura, per effettuare il riconoscimento, raccogliere la firma autografa del richiedente (in caso di impossibilità alla firma certificato medico che attesti che non è in grado di firmare) .
L’operatore incaricato, concluse le operazioni descritte, completa la procedura di rilascio ed inoltra i dati per l’emissione della CIE. La CIE è spedita al domicilio del richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 
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