Carta d'identitą cartacea

Documento sostituito dalla carta di identità elettronica
 

ATTENZIONE:
È a pieno regime l’attività di emissione della nuova carta di identità elettronica; pertanto, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non è più possibile emettere documenti cartacei, salvo per casi eccezionali debitamente documentati.
 
Descrizione
La carta di identità cartacea è stata sostituita dalla nuova carta di identità elettronica e viene attualmente rilasciata esclusivamente in comprovati casi di necessità ed urgenza, che vengono valutati dall'ufficio.
 
La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:
  • minori di 3 anni - triennale
  • dai 3 ai 18 anni - quinquennale
  • maggiori di 18 anni - decennale.
La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.
 
Documentazione da presentare
  • 2 fototessere a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto, non di profilo e con gli occhi ben visibili e senza copricapo (ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l'uso). Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato;
  • la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento;
  • per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
  • per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità;
 
Carta d'identità valida per l'espatrio
 
Paesi dove è possibile recarsi con la carta d'identità: si consiglia di contattare sempre la Questura o di consultare i siti Viaggiare sicuri del Ministero Affari Esteri, Polizia di Stato e Consolati esteri in Italia.

Riportiamo i diversi casi:
PERSONA MAGGIORENNE CON O SENZA FIGLI MINORI - nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata. E' necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio dell'altro genitore.
In caso di mancanza di tale assenso è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale per ottenere il nulla osta (non necessario per i genitori unici esercenti la responsabilità genitoriale).
 
PERSONA MINORENNE - è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. Sono necessari inoltre:
  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)
  • l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile dalla sezione "Il Comune Informa – Servizi Demografici - Modulistica" di questa pagina; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.
Il minore di 14 anni può recarsi all'estero purché viaggi:
  • con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
  • senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la Questura e presso gli uffici anagrafici della città) che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere la carta di identità all'ufficio anagrafico comunale, con le stesse modalità previste per i cittadini residenti, oppure presso le sedi consolari.
 
Carta d'identità non valida per l'espatrio
Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
  • i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore
  • i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio
  • i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.
 
Nuovo rilascio
E' possibile richiedere una nuova carta di identità:
  • a partire da 180 giorni prima della scadenza
  • in caso di deterioramento: deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;
  • in caso di furto o smarrimento: è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento;
  • in caso di variazione delle generalità, ma non in caso di cambio di indirizzo.
 
Costo e tempi di rilascio
Il costo è di 5,42 euro.
Il documento viene rilasciato dagli stessi uffici che rilasciano la CIE. Il rilascio è immediato.
 
Normativa di riferimento
  • Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento".
  • Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
  • Legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia".
  • Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
  • Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione". 
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
  • D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".
  • Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti".
  • R.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Tulps.
 
RIFERIMENTI
Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici - Comune di San Pietro in Cariano
Luogo Via Roma 57 – 37029 San Pietro in Cariano (VR)
Orario:
  • martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12.30;
  • mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00;
  • sabato dalle 09:00 alle 11:00.
email protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it
Responsabile del procedimento Banterle Emanuela.
 
 
Ulteriori informazioni
Carta d'identità elettronica
 
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