Cambio residenza in tempo reale

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, 
introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali 
effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON
PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE
ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
), nonché il procedimento di
registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.  Peraltro, va da subito precisato
che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal  09 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le 
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico,
attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente 
con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 
del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce 
le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni
anagrafiche nei seguenti modi:

1. direttamente all'ufficio anagrafe di Via Roma 57 – SAN PIETRO IN CARIANO
  Orario di apertura al pubblico

   N.B.:

   - Per le pratiche di residenza, cittadinanza, matrimoni e pubblicazioni l'ufficio è disponibile
    su appuntamento;
   - Per le carte d’identità elettroniche il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina solo
     su appuntamento telefonico;
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di San Pietro in Cariano,  Via Chopin n. 3 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)
3. per fax al numero 045-6801268
4. per via telematica (all'email
protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it   o tramite PEC all'indirizzo sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net  (solo tramite PEC o Postaelettronicacertificata).

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica,della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante/richiedente;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

MODELLI

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, DALL'ESTERO, DALL'AIRE DI ALTRO COMUNE; CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE) (doc)

ALLEGATO A (PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA*) (doc)

ALLEGATO B (PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA) (doc)

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO (doc)

Allegato 1 (doc)

Allegato 2 (doc)

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.


PROSIEGUO DELL'ITER
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).


CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: 
• nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
• nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
• nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
(*) Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

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